L’interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all’” accanimento terapeutico “. Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire. (1) Le decisioni devono essere prese dal paziente, se ne ha la competenza e la capacità, o, altrimenti, da coloro che ne hanno legalmente il diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente.
Catechismo della Chiesa Cattolica, Articolo 3 – Chiesa Madre e Maestra, paragrafo 2278.
